Durc
L’art. 31 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 ha previsto alcune rilevanti modifiche in materia di DURC.
Innanzitutto ha modificato la validità del documento da 90 a 120 giorni dalal data di rilascio per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Fino al 31 dicembre 2014 la durata di 120 giorni è estesa anche per i lavori edili per i soggetti privati.
E’ inoltre previsto che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli enti titolati al rilascio del documento, devono invitare l’azienda inadempiente, tramite posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni (preavviso di accertamento negativo) prima dell’emissione del documento o dell’annullamento del DURC già rilasciato.
Infine il DURC può essere rilasciato regolare, anche se negativo, in presenza di una certificazione attestante la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esegibili nei confronti di pubbliche amministrazioni, purchè di importo almeno pari ai contributi non ancora versati.
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